INPS
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale
Finanza, Contabilità e Bilancio
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Ai |
Dirigenti centrali e periferici |
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Direttori delle Agenzie |
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Coordinatori generali, centrali e |
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Roma, 16 Dicembre 2003 |
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periferici dei Rami professionali |
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Coordinatore
generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 194 |
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e, per conoscenza, |
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Commissario Straordinario |
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Al |
Vice Commissario Straordinario |
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Presidente e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli
unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati
regionali |
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Allegati 1 |
Ai |
Presidenti dei Comitati
provinciali |
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OGGETTO: |
A - Legge n. 289/2002: disposizioni in materia di
indennità di mobilità fino al 31 dicembre 2003
in favore dei lavoratori licenziati da enti
operanti nel settore della SANITA’ PRIVATA. B - D.I. n. 32944/2003: disposizioni in materia di
proroghe di indennità di mobilità fino al 31 dicembre 2003 in favore degli ex
dipendenti dei CONSORZI AGRARI. C - Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. |
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SOMMARIO: |
A - Legge n. 289/2002:
disposizioni per la concessione dell’indennità di mobilità fino al
31 dicembre 2003 in favore dei lavoratori
licenziati da enti operanti nel settore della SANITA’ PRIVATA. B
- D.I. n. 32944/2003: disposizioni in materia di proroga dell’indennità di
mobilità fino al 31 dicembre 2003 in favore degli ex dipendenti dei CONSORZI
AGRARI. C –
Istruzioni contabili. Variazioni
al piano dei conti. |
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A
Legge n. 289/2002: indennità di mobilità in favore di lavoratori licenziati
da enti operanti nel settore della SANITA’ PRIVATA. L’articolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, ha stabilito che le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 5, 6, 7 e
8, del decreto legge n. 108/2002, convertito dalla legge n. 172/2002 - le cui
istruzioni sono contenute nella circolare n. 149 del 6 settembre 2002 -
trovano applicazione anche in favore dei lavoratori licenziati da enti non
commerciali del settore della sanità privata, con un organico superiore alle
2.000 unità lavorative, operanti nelle aree individuate ai sensi degli
obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999
ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e
ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 700 unità. Sulla base, pertanto, di quanto disposto dall’articolo 1,
comma 5, del decreto legge n. 108/2002, ai lavoratori interessati spetta, per
la durata massima di ventiquattro (24) mesi, un trattamento mensile di euro
718,62, pari all’ottanta per cento dell’importo massimo dell’indennità di
mobilità relativo all’anno 2003 (euro 898,27). Per i periodi di fruizione del trattamento di mobilità
deve essere accreditata la contribuzione figurativa e spetta l’assegno per il
nucleo familiare secondo le vigenti disposizioni. I lavoratori che fruiranno del trattamento in parola sono
tenuti, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto legge n. 108/2002, a
frequentare corsi di formazione professionale, indetti dalla regione o dai
competenti enti locali, e finalizzati all’aggiornamento, alla
riqualificazione professionale e alla ricollocazione degli stessi. La mancata ingiustificata partecipazione ai corsi di
formazione comporta la perdita del diritto al trattamento di mobilità; sono
esentati dalla partecipazione alla frequenza dei corsi i lavoratori che
raggiungono il diritto a pensione nell’arco dei ventiquattro mesi di fruizione
del trattamento in parola. I lavoratori che intendano intraprendere un’attività
autonoma o associarsi in cooperativa possono ottenere la corresponsione
anticipata del trattamento di mobilità secondo le istruzioni impartite per
l’applicazione dell’articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223
(vedi le circolari n. 124 del 31 maggio 1993, n. 74 del 4 marzo 1994, n. 70
del 30 marzo 1996, n. 32 del 14 febbraio 2000 e n. 174 del 28 novembre 2002). L’articolo 41, comma 8, della legge
n. 289/2002, stabilisce inoltre che all’onere derivante dall’applicazione del
comma 7, determinato nella misura massima di 6.667.000 euro per l’anno 2003,
di 10.467.000 euro per l’anno 2004 e di 3.800.000 euro per l’anno 2005, si
provvede a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7,
del decreto legge n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/1993. Le Sedi, pertanto, nel liquidare il suddetto trattamento
di mobilità per la durata di 24 mesi, devono utilizzare il “CODICE
INTERVENTO” 025. B
D.I. n. 32944/2003: proroga dell’indennità di mobilità fino al 31 dicembre
2003 in favore degli ex dipendenti dei CONSORZI AGRARI
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, ha emanato in data 16 ottobre 2003
il decreto n. 32944 con il quale ha disposto, ai sensi dell’articolo 41,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le seguenti proroghe
dell’indennità di mobilità, fino al 31 dicembre 2003, in favore degli ex
dipendenti dei Consorzi Agrari: ·
Articolo 1: proroga del trattamento di
mobilità in favore di 70 lavoratori che hanno già beneficiato della proroga
di cui all’articolo 130, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con i
criteri e le modalità stabilite dal decreto ministeriale n. 31009 del 7
maggio 2002, i cui nominativi sono stati trasmessi alle Sedi con messaggio n.
746 del 23 ottobre 2002 (le istruzioni sono contenute nella circolare n. 149
del 6 settembre 2002, punto
4). L’importo del trattamento di
mobilità, che deve essere corrisposto a partire dal 1° gennaio 2002 e fino al
31 dicembre 2003, è ridotto del 20 per cento, rispetto a quello corrisposto
fino al 31 dicembre 2001. Ne deriva che tale importo è pari al 64 per cento
di quello stabilito per i primi dodici mesi di mobilità, senza la riduzione
del 5,54 per cento (articolo 2 del decreto n. 32944). Le Sedi, pertanto, nel liquidare la
proroga del trattamenti di mobilità, con abbattimento del 20 per cento, ai 70
lavoratori citati devono utilizzare il “CODICE INTERVENTO” 026. ·
Articolo 3: proroga dell’indennità
di mobilità, in favore di 173 lavoratori, già dipendenti dei Consorzi Agrari
alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità ai
sensi dell’articolo 5, comma 6, della legge 28 ottobre 1999, n. 410. La concessione di tale proroga
decorre dalla data di scadenza del periodo massimo indennizzato ai sensi
dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Si invitano le sedi che ricevano
istanze dai lavoratori interessati alla proroga in parola a trasmetterle alla
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito – Area disoccupazione e
mobilità – Via Ciro il Grande, 21 – 00144 ROMA (fax 06-59053519), ed
attendere specifica autorizzazione prima di procedere al pagamento. L’elenco dei nominativi dei
lavoratori interessati sarà trasmesso con messaggio a parte. Le Sedi nel liquidare i trattamenti
di mobilità ai suddetti 173 lavoratori devono utilizzare il
“CODICE INTERVENTO” 015. * * * Per i
periodi di fruizione delle proroghe del trattamento di mobilità di cui agli
articoli 1 e 3 deve essere accreditata la contribuzione figurativa e spetta
l’assegno al nucleo familiare secondo le vigenti disposizioni. Tali proroghe sono autorizzate nei
limiti delle disponibilità finanziarie previste dall’articolo 41, comma 1,
della legge n. 289/2002, e l’onere complessivo, pari a euro 5.040.560, è
posto a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7,
della legge n. 236/1993. Si invitano le Sedi ad utilizzare con attenzione i
CODICI INTERVENTO, indispensabili per l’individuazione dei beneficiari e per
la quantificazione della spesa, in quanto ai fini del rispetto della
disponibilità finanziaria, l’INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa ed
a darne comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell’economia e delle finanze. C
ISTRUZIONI CONTABILI Ai fini della rilevazione contabile
delle prestazioni di cui al precedente punto A si rinvia alle disposizioni contenute al punto
5 della più volte citata circolare
n. 149 del 6 settembre 2002. Ai conti di imputazione previsti
nelle circolare medesima viene opportunamente adeguata la denominazione come
da elenco allegato. ISTRUZIONI OPERATIVE Le istruzioni operative saranno
fornite con apposito messaggio.
Allegato 1 VARIAZIONI
AL PIANO DEI CONTI
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